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Legge 25 marzo 1985, n.106 - Disciplina del volo da diporto o sportivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti
indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi
dell’articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato annesso
alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da
apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione
all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, viene disposto in ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da
diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa,
possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all’attività di volo
da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, in
relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.
Art. 3
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per quanto attiene allo
svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo
comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le
modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle funzioni di cui al comma
precedente sono soggette all’approvazione del Ministero dei trasporti.
Art.4
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento di cui
all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e dell’attività
preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a
lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000
a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio periferico del Ministero dei
trasporti di cui all’articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione
aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Datata Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
NOTE
Nota all’art. 1, primo comma:
— Il testo dell’art. 743 del codice della navigazione è il seguente:
«Art. 743. Nozione di aeromobile. — Per aeromobile si intende ogni
macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo
ad un altro.Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono
stabilite dal regolamento».
Nota all’art. 4, ultimo comma:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema
penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare
la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre
la sezione lì (articoli 13-31) disciplina l’applicazione delle stesse sanzioni.
L’art. l7 di detta legge si riferisce all’ufficio al quale deve essere presentato
il rapporto sulla violazione amministrativa.
D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:
Emana
il seguente decreto:
Capo I - Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge
e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima
dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente
che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle
condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle
proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni
altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare
la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la
propria od altrui incolumità.
2. Obbligo del casco protettivo. — 1.
Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo
rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed
essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto
del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986,
come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data
19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
29 ottobre 1987. — 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i
marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e
nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo
1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
159 dell’’11 luglio 1986.
3. Uso delle aree per decollo e
atterraggio. — 1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati
su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può
disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle
competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed
operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono
essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore
della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso,
a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al
volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti
al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su
specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.
4. Limiti alle operazioni di volo. — 1.
Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva
autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29
maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul
territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno
quattro chilometri dai confini dello Stato.
5. ldentificazione degli apparecchi. —
1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere
muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere
colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito
di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale
e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge,
della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte
dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive
modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti
indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza
o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo
dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare,
lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice
dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali,
colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata l’identità
della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero Club d’Italia, verifica la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente
ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica
di identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la
conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le
caratteristiche obiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla
quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere
apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi
provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla
targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo
bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte
inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto
obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero
Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo
compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare,
con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali
modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione
di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di
identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni
dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia
più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa
disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il
certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dell’apparecchio.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza
6. Conduzione dei voli. — 1. L’attività di volo
da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori
dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da
consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante,
gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino
ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con
separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non
inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ
(Aerodrome traffic Zone).
piedi
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività
nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri
circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di
case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di
liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi
del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono
controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti
salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle
competenti autorità, civili e militari.
7. Voli in prossimità di altri
apparecchi. — 1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in
prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare
rischi di collisione.
8. Precedenze. — 1. Gli apparecchi in
volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul
medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo
sulla propria destra, a distanza da non creare rischi di collisione.
2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla
stessa quota verso la medesima posizione, l’apparecchio che ha l’altro
sulla sua destra deve dare la precedenza.
3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza
agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la
precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
9. Sorpasso. — 1. Il sorpasso di altri
apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non
a quote o distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del
sorpasso e per non creare rischi di collisione.
2. L’apparecchio sorpassante ha la precedenza sull’apparecchio
sorpassato. In nessun caso quest’ultimo deve effettuare manovre tali da
limitare la possibilità di circolazione del primo.
10. Precedenza in atterraggio. — 1. Gli
apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o
nella fase finale di avvicinamento per l’atterraggio.
2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una
medesima area per effettuarvi l’atterraggio, l’apparecchio a quota
superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
11. Emanazione di restrizioni e
divieti. — 1. I provvedimenti di cui all’art. 2, terzo comma, della
legge 25 marzo 1985, n. 106. devono indicare la durata del divieto o
delle limitazioni all’attività ed i limiti laterali e verticali delle
aree interessate.
2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di
pubblica conoscenza a cura dell’Aero Club d’Italia mediante
comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezzaCapo
IlI - Accertamento di idoneità, per l’attività di
volo da diporto o sportivo
12. Attestato di idoneità. — 1. Per essere
ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è
necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma I si consegue superando le prove di
esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia con
le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve
presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli
seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia
di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua
scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia,
nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve
presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato e per
l’annotazione sullo stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il
certificato d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal
compimento del quarantesimo anno di età.
13. Visita medica. — 1. Le visite
mediche per la certificazione dell’idoneità al volo da diporto o
sportivo debbono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività
preparatoria.
2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per
l’esercizio dell’attività turistica o professionale, abbiano già
superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi
previsti dal presente capo.
14. Soggetti preposti alla
certificazione dell’idoneità psico-fisica.— 1. L’idoneità psico-fisica
necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può
essere certificata da un istituto medico legale dell’Aeronautica
militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare
dell’A.M., da un medico specializzato in medicina della sport, ovvero
in medicina aeronautica e spaziale.
15. Requisiti psico-fisici, minimi
richiesti. — 1. I requisiti psico-fisici minimi richiesti per il
rilascio del certificato di idoneità, di cui all’art. 14, sono i
seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili
anche con l’uso di lenti correttive. Verificandosi quest’ultima
ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l’uso delle lenti
durante il volo si intenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori di trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da
ciascun orec-chio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo
le spalle all’esaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con
l’esercizio dell’attività di volo da diporto o
sportivo.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza
16. Attività preparatoria e conseguimento di
attestati di idoneità. — 1. L’attività teorico-pratica per la
preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o
sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere
condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia,
secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo stabiliti ed approvati
dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le
associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano
di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero Club d’ltalia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi
preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori
contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di volo, con
un massimale non inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le
regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile
per i danni a terzi.
17. Ammissione ai corsi. — 1. Per
essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità
a svolgere attività di volo da diporto o sportivo i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere
l’assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la
patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
18. Programmi dei corsi. — 1. I
programmi didattici dei corsi previsti dall’art. 17 sono costituiti da
lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi
a cura dell’Aero Club d’Italia, devono comprendere nozioni di base
delle seguenti materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
19. Attestato di istruttore di volo da
diporto o sportivo. — 1. L’attestato di idoneità a svolgere attività di
istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall’Aero Club
d’Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito
dallo stesso Aero Club d’Italia, con modalità approvate dai Ministero
dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di
idoneità allo svolgimento dell’attività di volo da
diporto o sportivo
previsto dall’art. 16.
20. Prove di esame per il conseguimento
dell’attestato di istruttore. — 1. Le prove di esame per il
conseguimento dell’attestato di istruttore di volo da diporto o
sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei
corsi previsti per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto
dall’art. 16.
Capo V - Assicurazione
21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi.
— 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non
possono essere posti in circolazione se non siano coperti dalla
assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi
sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il
proprietario dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto
ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a
provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero Club d’Italia, su richiesta di chi si dichiari
danneggiato, provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità
della compagnia assicuratrice dell’apparecchio danneggiante.
22. Requisiti della copertura
assicurativa. — 1. Affinché, si possa considerare adempiuto l’obbligo
di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai
seguenti requisiti
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti
da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la
volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa
dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato,
nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole
che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso
l’assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque
soggetto diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni
relative a rapporti di parentela, professionali e simili.
23. Obbligo di assicurazione nel caso
di gare e manifestazioni. — 1. Le gare e le manifestazioni sportive di
qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o
sportivo non possono aver luogo se l’organizzazione non abbia
provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile
propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle
persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.
24. Norme transitorie e finali. — 1. Per
la prima applicazione del presente decreto e,comunque per un periodo
non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l’Aero Club
d’Italia procederà all‘attribuzione dei certificati di idoneità al volo
da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che
verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal
Ministro dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
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